Statuti

Articolo 1  Nome, sede, designazione di persona

  1. HELVETIA LATINA è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
  2. La sua sede è a Berna.
  3. Qualsiasi designazione di persona deve essere intesa come applicabile sia agli uomini che alle donne.

Articolo 2  Scopo

  1. L’associazione:
  2. veglia a che l’amministrazione federale e le imprese federali garantiscano il giusto spazio alle culture, alle lingue e allo spirito delle comunità latine;
  3. si adopera affinché nei servizi della Confederazione vi sia un’equa rappresentanza di collaboratori romanci, italofoni e francofoni, in particolare tra i quadri della Confederazione;
  4. contribuisce a migliorare la comprensione e le relazioni tra le comunità linguistiche nazionali della Svizzera;
  5. promuove i contatti tra collaboratori della Confederazione e parlamentari federali.
  6. L’associazione è politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista confessionale.

Articolo 3  Mezzi

  1. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’associazione interviene presso le autorità competenti affinché queste tengano conto dei diritti e degli interessi collettivi delle comunità latine.
  2. L’associazione può anche intervenire in accordo con altre organizzazioni che perseguono obiettivi simili.

Articolo 4  Membri

  1. Possono diventare membri:
  1. i collaboratori ed ex-collaboratori della Confederazione e delle sue imprese ed istituti;
  2. i parlamentari ed ex-parlamentari federali.
  1. L’adesione all’associazione è aperta anche a tutte le persone fisiche e giuridiche che accettano gli scopi e gli statuti dell’associazione (art. 2).

Articolo 5  Ammissione

L’ammissione all’associazione è soggetta ad una domanda scritta. L’ammissione è confermata dal pagamento della prima quota sociale.

Articolo 6  Dimissioni

Ogni membro può dimettersi per iscritto dall’associazione entro la fine dell’anno civile.

Articolo 7  Esclusione

  1. Il membro che non ha pagato le sue quote per 3 anni consecutivi sarà messo in mora dal comitato. Se il membro non da seguito, il comitato pronuncerà l’esclusione.
  2. Negli altri casi, solo l’assemblea generale può decidere di escludere un membro dall’associazione. La proposta di esclusione è presentata dal comitato o da un quinto dei membri ed è iscritta all’ordine del giorno.

Articolo 8  Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea generale;
  2. il comitato;
  3. i revisori dei conti.

Articolo 9  Assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno durante la seconda sessione ordinaria delle Camere federali.

Articolo 10  Assemblea generale straordinaria

Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata:

  1. dal comitato;
  2. su richiesta di un quinto dei membri.

Articolo 11  Convocazione

La convocazione e l’ordine del giorno devono essere inviati ai membri almeno 10 giorni prima dell’assemblea generale.

Articolo 12   Competenze dell’assemblea generale

L’assemblea generale:

  1. definisce la politica generale dell’associazione:
  2. modifica gli statuti;
  3. elegge per un periodo di quattro anni il presidente, i vicepresidenti, il segretario generale, il tesoriere, gli altri membri del comitato e i revisori dei conti;
  4. approva i conti e i rapporti annuali e concede il discarico al comitato;
  5. decide sull’esclusione dei membri secondo l’art. 7 cpv. 2;
  6. fissa l’importo delle quote sociali annue, applicabile a partire dall’anno successivo;
  7. approva il bilancio;
  8. scioglie l’associazione e decide della devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 13  Comitato

  1. Il comitato è composto da un presidente, almeno due vicepresidenti (quest’ultimi rappresentano ciascuno una diversa comunità linguistica) e almeno quattro membri eletti dall’assemblea generale per un periodo di quattro anni.
  2. Le tre comunità linguistiche latine sono, se possibile, equamente rappresentate nel comitato.
  3. La comunità di lingua tedesca può essere rappresentata nel comitato da un membro.
  4. Come regola generale, la presidenza è detenuta da un parlamentare federale di una comunità latina.
  5. Il comitato lavora su base volontaria. È esente dal pagamento delle quote sociali.
  6. Mandati specifici possono essere affidati ai membri del comitato a titolo oneroso, solo se i loro costi sono inferiori ai prezzi usuali di mercato.

Articolo 14  Competenze del comitato

Il comitato:

  1. esegue le decisioni dell’assemblea generale;
  2. amministra gli affari quotidiani dell’associazione;
  3. rappresenta l’associazione verso terzi;
  4. assegna i compiti ai membri;
  5. regola le questioni finanziarie nel quadro del bilancio;
  6. istituisce, se necessario, commissioni per studiare problemi specifici;
  7. convoca alle sue riunioni, se necessario, la commissione allargata (membri permanenti e non permanenti delle commissioni nonché i revisori);
  8. ha, in generale, tutte le competenze non specificamente attribuite a un altro organo dell’associazione.

Articolo 15  Revisori dei conti

  1. Due revisori e un revisore supplente sono eletti per un periodo di quattro anni.
  2. Essi controllano i conti dell’associazione e redigono un rapporto per l’assemblea generale.
  3. I revisori lavorano su base volontaria.

Articolo 16  Gruppi linguistici

  1. Le tre comunità romancia, italiana e francese possono formare ciascuna un gruppo per discutere i problemi specifici della propria lingua.
  2. Ogni gruppo è costituito in modo indipendente nei limiti dei presenti statuti. La gestione del gruppo è affidata al rispettivo vicepresidente (art. 13).
  3. I gruppi presentano le loro proposte di attività al comitato per l’esame e la decisione.

Articolo 17  Risorse finanziarie

  1. Le risorse finanziarie sono:
  1. le quote sociali;
  2. le donazioni:
  3. i legati;
  4. gli interessi del patrimonio sociale;
  5. le eventuali remunerazioni per i mandati.
  6. L’associazione risponde dei suoi impegni esclusivamente sul suo patrimonio sociale.
  7. I membri non sono responsabili dei debiti dell’associazione oltre l’importo della quota sociale.

Articolo 18  Quote sociali

  1. L’associazione riscuote una quota sociale annua.
  2. L’importo delle quote sociali è fissato dall’assemblea generale.
  3. I membri del comitato sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

Articolo 19  Esercizio

L’anno finanziario coincide con l’anno civile.

Articolo 20  Scioglimento

  1. L’associazione può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell’assemblea generale, con una maggioranza di tre quarti dei membri presenti. Se il quorum non viene raggiunto, una nuova assemblea, convocata entro un mese, deciderà definitivamente.
  2. L’assemblea generale decide sull’uso del patrimonio sociale rimanente, una volta che i debiti sono stati pagati.

I presenti statuti sono stati adottati dall’assemblea generale del 4 giugno 2014 a Berna. Entrano in vigore immediatamente e abrogano quelli del 20 giugno 1995.